La capacità di traino di un veicolo è un aspetto cruciale da considerare quando si intende trainare un rimorchio o un carrello appendice. La normativa italiana, in linea con le direttive europee, stabilisce limiti e condizioni precise per garantire la sicurezza stradale. Questo articolo si propone di fare chiarezza sulla complessa materia, affrontando le diverse categorie di rimorchi, le patenti necessarie, i limiti di peso e le responsabilità del conducente.
Classificazione dei Rimorchi
Da un punto di vista normativo, i rimorchi sono classificati in diverse categorie definite dalla direttiva europea di riferimento. In generale, si distinguono:
- Rimorchi leggeri: Sono quelli con una massa complessiva a pieno carico (M.C.P.C.) non superiore a 750 kg.
- Rimorchi non leggeri: Sono quelli con una M.C.P.C. superiore a 750 kg.
All'interno di queste categorie, esistono ulteriori distinzioni in base alle caratteristiche costruttive e alla destinazione d'uso.
Carrello Appendice
Il carrello appendice, definito dall'articolo 54 del Codice della Strada, è un rimorchio ad un solo asse destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili. Non è soggetto ad autonoma immatricolazione, ma deve essere abbinato ad uno specifico veicolo trattore, con annotazione dei dati identificativi sulla carta di circolazione di quest'ultimo.
I carrelli appendice si suddividono in tre categorie in base a lunghezza, larghezza e massa complessiva a pieno carico:
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- 1° categoria: Lunghezza massima 2,00 m, larghezza massima 1,20 m.
- 2° categoria: Lunghezza massima 2,50 m, larghezza massima 1,50 m.
- 3° categoria: Lunghezza massima 4,10 m, larghezza massima 1,80 m.
Sul carrello appendice, il carico non può sporgere dalla sagoma né in lunghezza né in larghezza.
Rimorchi T.A.T.S. (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive)
I rimorchi T.A.T.S. sono specificamente destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, come definite all'atto dell'omologazione. La loro specificità di impiego è fondamentale. A differenza dei rimorchi tradizionali, per i T.A.T.S. si considera la massa minima complessiva riconosciuta per il traino. Ad esempio, un rimorchio TATS omologato con massa complessiva a pieno carico di 2000 kg e massa minima complessiva riconosciuta per il traino di 1500 kg non dovrà necessariamente essere abbinato ad una motrice con capacità di traino di 2000 kg, ma potrà essere trainato da un veicolo trattore avente massa rimorchiabile comunque non inferiore al limite minimo. In questo caso, la portata utile effettiva del rimorchio TATS è data dalla differenza tra la massa rimorchiabile della motrice e la massa a vuoto del rimorchio stesso. L’utente avrà l’obbligo di caricare effettivamente il rimorchio fino al limite della massa rimorchiabile della sua motrice.
Patenti di Guida e Limiti di Peso
La patente di guida necessaria per trainare un rimorchio dipende dalla massa complessiva a pieno carico del rimorchio e del veicolo trainante.
- Patente B: Consente di guidare autoveicoli con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg e progettati per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. A questi veicoli può essere agganciato un rimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. È possibile trainare un rimorchio con massa massima autorizzata superiore a 750 kg, purché la massa massima autorizzata della combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico.
- Patente B con codice 96 (B+): Permette di trainare rimorchi non leggeri se la massa massima autorizzata del complesso veicolare (motrice + rimorchio) supera i 3.500 kg ma non eccede i 4.250 kg. Per ottenere questa abilitazione, è necessario superare una prova pratica di guida.
- Patente BE (B+E): Abilita alla guida di complessi veicolari composti da una motrice di categoria B e un rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.
In sintesi:
- Patente B: La somma delle masse complessive a pieno carico (F.2) di motrice e rimorchio deve essere al massimo 3500 kg. Se la motrice ha una M.C.P.C. di 3500 kg, si può trainare un rimorchio al massimo di 750 kg.
- Patente B+/B96: La somma delle masse complessive a pieno carico (F.2) di motrice e rimorchio deve essere al massimo 4250 kg.
- Patente B+E: La somma delle masse complessive a pieno carico (F.2) di motrice e rimorchio deve essere al massimo 7000 kg.
Rapporto di Traino
Il rapporto di traino è un parametro che mette in relazione la massa massima rimorchiabile e la massa massima della motrice. La Gazzetta Ufficiale, in base alla direttiva 95/48/CE, esplicita che per alcune categorie di veicoli (Suv e fuoristrada di categoria N1G e M1G) il rapporto di traino può essere anche di 1,5. La massa massima rimorchiabile tecnicamente ammessa è quella dichiarata dal costruttore e indicata nel campo O.1 del libretto di circolazione.
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Tuttavia, il rapporto di traino resta rilevante nei seguenti casi:
- Traino di rimorchi non frenati (rapporto di 0,5:1 fino ad un massimo di 750 kg).
- Traino di rimorchi frenati con veicolo a trazione anteriore o posteriore (rapporto di 0,8:1).
- Traino di alcuni veicoli a trazione integrale 4x4 (rapporto di traino di 1:1).
- Traino di rimorchi in caso di convoglio con frenatura continua pneumatica (rapporto di traino 1,45:1).
Masse e Dimensioni: Cosa Controllare sul Libretto
Per essere in regola con le normative sul traino, è fondamentale conoscere i dati riportati sulla carta di circolazione (libretto) del veicolo e del rimorchio. I parametri principali da tenere in considerazione sono:
- Massa Complessiva a Pieno Carico (M.C.P.C. o P.T.T.): Indica la massa totale che il veicolo può raggiungere quando è completamente carico, inclusi passeggeri e bagagli (campo F.2 del libretto).
- Massa Rimorchiabile (con freno): Indica la massa massima del rimorchio che l'auto può trainare se il rimorchio è dotato di un sistema di frenatura (campo O.1 del libretto).
- Massa Rimorchiabile (senza freno): Indica la massa massima del rimorchio che l'auto può trainare se il rimorchio non è dotato di un sistema di frenatura.
- Tara: È il peso del rimorchio a vuoto.
- Portata: È il carico utile massimo del rimorchio, espresso in kg.
È importante sottolineare che la larghezza del rimorchio non deve superare di 70 cm la larghezza della motrice (dato da verificare sul libretto di circolazione).
Velocità e Sicurezza
In Italia, i limiti di velocità per i veicoli che trainano un rimorchio sono inferiori rispetto a quelli per le autovetture: 70 km/h sulle strade statali e 80 km/h sulle autostrade.
Un aspetto cruciale per la sicurezza è la corretta sistemazione del carico sul rimorchio. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del Codice della Strada (larghezza massima di 2,55 m, lunghezza massima di 12 m e altezza massima di 4 m) e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso.
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Se il carico sporge lateralmente fuori della sagoma del veicolo, la sporgenza da ciascuna parte non deve superare 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante appositi pannelli retroriflettenti.
Controlli e Sanzioni
Le forze dell'ordine possono effettuare controlli per verificare il rispetto delle normative sul traino. In particolare, verificano che:
- La massa trainata non superi la massa rimorchiabile e la tara del veicolo trattore.
- Il peso complessivo del complesso veicolare non superi i limiti consentiti per la patente posseduta.
- Il carico sia correttamente sistemato e non superi i limiti di sagoma.
In caso di violazioni, sono previste sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, il ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.
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