L'attività di revisione veicoli è un settore regolamentato in Italia, soggetto ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della Provincia, come stabilito dall'art. 105, comma 3 del D.L.vo n. 112 del 31.03.1998. Le imprese interessate a svolgere tale attività devono ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80, comma 8 del D.L.vo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

Quadro normativo di riferimento

L'attività di officina di revisione è disciplinata da diverse normative, tra cui:

  • Art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada)
  • Artt. 238-242 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento Codice Strada)
  • Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disposizioni tecniche, tariffe, periodicità delle revisioni)
  • Art. 105 comma 3 del D.Lgs. n. 112/1998
  • L. 56/2014
  • L.R. 30.07.2015 n. 13

Soggetti abilitati

L’attività può essere esercitata da società, da imprese individuali o da consorzi. Le revisioni possono essere affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte le sezioni.

Requisiti per l'autorizzazione

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, le imprese devono soddisfare specifici requisiti, suddivisi in:

Requisiti generali

  • Iscrizione nel registro delle imprese o albo delle imprese artigiane (art. 10 del D.P.R. n. 558/1999) ed esercizio effettivo di tutte le attività previste dall'art. 1 della L. n. 122/1992 (meccatronica, gommista, carrozzeria).

Requisiti soggettivi e morali

  • Il titolare dell'officina (o il responsabile tecnico) non deve aver riportato condanne per delitti, anche colposi, e non deve essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art.
  • Non deve essere e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia).
  • Non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti di cui all’art. 51, c.3 bis Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.
  • Conformità ai contenuti di cui agli artt. 83 e 84 c. 2 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia).

Requisiti professionali

  • Designare un responsabile tecnico/ispettore di revisione in possesso dei requisiti personali, morali e professionali, previsti dalla normativa vigente. Tale ruolo può essere ricoperto infatti dallo stesso titolare in possesso dei requisiti prescritti oppure da altra persona da questi individuata.
  • Superamento di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.

Requisiti relativi ai locali

  • Disporre di locali idonei al corretto esercizio dell'attività di controllo e verifica di revisione (art. 80 comma 9 CDS), in possesso delle prescritte autorizzazioni e certificazioni ai sensi della normativa vigente, anche edilizia.(art.239 Regolamento CDS).
  • I locali devono rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n.
  • Rispettare le Linee Guida in materia di requisiti igienico-sanitari dei luoghi di lavoro destinati alle attività di produzione di beni e dei servizi di cui alla direttiva 123/2006 CE” approvate con D.G.R. 16 novembre 2013, n.
  • Ogni sede operativa deve possedere i requisiti previsti dall'art. 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
  • L'immobile destinato ad ospitare l'attività di revisione è conforme a tutte le previsioni della regolamentazione edilizia vigente e in possesso delle autorizzazioni necessarie (compresa la corretta destinazione d'uso), in base al titolo edilizio posseduto dall'immobile e agli eventuali interventi edilizi operati successivamente sullo stesso.
  • Officina non inferiore a 120 m²;
  • Larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
  • Ingresso con larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
  • Superficie non inferiore ad 80 m²;
  • Larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
  • Ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
  • Altezza sopra il ponte sollevatore idonea al sollevamento di alcuni mezzi quali camper, furgoni centinati, ecc. (altezza idonea sopra il ponte (5,3 mt)).

Requisiti relativi alle attrezzature

  • Dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
  • Disporre di attrezzature adeguate (art.239 Regolamento CDS).
  • Ponte sollevatore per essere omologato deve avere un’escursione minima da terra di 1,8 mt.

Requisito di capacità finanziaria

  • Possedere adeguata capacità finanziaria, come stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 170 del 6 aprile 1995 art. 1 comma 2, da ciascuna delle imprese di autoriparazione partecipanti a consorzi o società consortili non inferiore ad euro 51.645,70 se iscritte in una sola delle sezioni (meccatronica, carrozzeria, gommista).
  • Dimostrare di ottenere un'adeguata capacità finanziaria come previsto dal D.M.

Procedura di autorizzazione

  1. Presentazione dell'istanza: Chi vuole ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione deve presentare apposita istanza alla Provincia di competenza. È possibile presentare domanda in qualsiasi momento.
  2. Verifica dei requisiti: La Provincia verifica, nei 60 giorni successivi, il possesso dei requisiti di cui all’art. 239 del D.P.R. n. 495/1992.
  3. Sopralluogo: Ai sensi del c. 6 dell'art. 239 DPR 495/1992 sono a carico dell'Impresa che richiede l'autorizzazione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'Ufficio Provinciale Dipartimento dei Trasporti Terrestri volti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento dell'attività. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato anche all’ottenimento del nulla osta tecnico della Motorizzazione Civile di Ravenna che effettua un sopralluogo per verificare la conformità dei locali alla vigente normativa e il possesso di tutte le attrezzature tecniche necessarie per effettuare le revisioni.
  4. Comunicazione Antimafia: In conformità ai contenuti di cui agli artt. 83 e 84 c. 2 del D.Lgs n. 159/2011 (Codice Antimafia) al fine del rilascio dell'autorizzazione per l'attività in argomento l'Ufficio deve acquisire preventivamente la comunicazione Antimafia dalla competente Prefettura secondo quanto previsto dagli artt.
  5. Rilascio dell'autorizzazione: Ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo , ai sensi dell'art. 80 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e artt. 239 - 240 e 241 del DPR 495/1992 occorrono i seguenti requisiti. Con il rilascio dell'autorizzazione all'impresa verrà attribuito un codice operativo univoco con cui si identificano le operazioni di revisioni che verranno effettuate dall'impresa.
  6. Collegamento al CED: L'impresa potrà operare, una volta conseguita l'autorizzazione, mediante il collegamento al Ced di Roma per la procedura “REVISIONI” , chiedendo il relativo accesso alla Direzione generale del competente Ministero mediante il fac simile disponibile nella modulistica allegata. L'stanza da avanzare al CED del Ministero dovrà riportare gli estremi dell'autorizzazione e il codice univoco della linea di revisione attribuito attraverso il Portale dell'Automobilista.

Documentazione da presentare

In caso di domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle revisioni periodiche ai veicoli:

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  • per officine modulo "Officine - Domanda di autorizzazione esecuzione di revisioni" o per consorzi "Consorzi - Domanda di autorizzazione esecuzione di revisioni";
  • modulo "domanda di nomina responsabile tecnico";
  • modulo "dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio responsabile tecnico";
  • documenti d'identità;
  • ricevuta dei pagamenti della visita ispettiva iniziale di 103,29 euro (vale anche per visita ispettiva annuale) e imposta di bollo. Per procedere con il pagamento è obbligatorio l'utilizzo del PAGOPA (è necessario SPID) tramite "il portale dell'automobilista" utilizzando il codice tariffa T070 "Visita ispettiva (art.80 Cds)" e N019 "Imposta di bollo";
  • per la capacità finanziaria far compilare al proprio istituto bancario il seguente documento:

In caso di sostituzione o nomina ulteriore Responsabile tecnico, inoltrare la seguente documentazione:

  • modulo "Domanda di nomina responsabile tecnico";
  • ricevuta di pagamento effettuata tramite PagoPA selezionando il tariffario di Trento e la tariffa N019 “Imposta di bollo”;
  • per chi non è iscritto al RUI (Registro Unico Ispettori) è necessario allegare:
    • dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà del responsabile tecnico;
    • copia del documento di identità.

In caso di trasferimento o variazione della sede:

  • inoltrare planimetria in scala 1:100 vidimate da un tecnico abilitato;
  • eventuale documentazione tecnica necessaria;
  • documenti d'identità.

In caso di variazioni societarie:

  • documentazione variazione
  • documenti d'identità.

Documenti aggiuntivi

  • Fotocopia dei libretti metrologici limitatamente alle pagine relative a: Dati strumento (Modello/omologazione/N.
  • CERTIFICAZIONE: PLANIMETRIA IN SCALA DEI LOCALI IN CUI VENGONO EFFETTUATE LE REVISIONI (SI SUGGERISCE SCALA 1:100).
  • CERTIFICATO DI IDONEITÀ AMBIENTALE USL OPPURE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (DPR 28.12.2000, N. 445) ATTESTANTE CHE È STATO REDATTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DLG 626/94 E CHE È GARANTITA LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART.
  • CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI (CPI) RILASCIATO DAL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO OPPURE NULLA OSTA PREVENTIVO (NOPI) OPPURE DICHIARAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVA; IN ALTERNATIVA PUÒ ESSERE PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE REDATTA DAL TITOLARE DELL'IMPRESA IN ATTESA DEL SOPRALLUOGO DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO ATTESTANTE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA ANTINCENDIO. QUALORA L'OFFICINA SIA IDONEA A RICEVERE NON PIÙ DI 9 VEICOLI, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO CHE I LOCALI DELL'IMPRESA NON SONO SOGGETTI ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI (ART. 4, LEGGE 26.7.1965, N.

Registro Unico degli Ispettori Autorizzati (RUI)

Con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione n. 198 del 09/06/2025, in vigore dal 16/06/2025 , vengono date le indicazioni per procedere con l'iscrizione/aggiornamento dei dati sul REGISTRO UNICO DEGLI ISPETTORI AUTORIZZATI - RUI.

In sede di prima applicazione del presente decreto, gli ispettori possono presentare DIRETTAMENTE o TRAMITE AGENZIA DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA o attraverso IL CENTRO DI REVISIONE ( solo per i responsabili tecnici - RT. che sono in organico presso il centro di revisione/officina di revisione), l’istanza di iscrizione al RUI dal giorno 16/06/2025 fino al giorno 31/08/2025. A partire dal giorno 01/11/2025 non potranno più esercitare la funzione di ispettore di revisione presso i centri di revisione autorizzati , coloro che non risultino iscritti al RUI, ovvero coloro che non abbiano provveduto ad aggiornare i dati registrati nel RUI.

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Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 219 del 06/08/2025 sono state apportate modifiche al precedente decreto n. 198/2025, pertanto gli ispettori di revisione possono presentare istanza di iscrizione al RUI (Registro Unico Ispettori di revisione) ENTRO la data DEL 01/12/2025. Dal 02/01/2026 gli ispettori di revisione non iscritti al RUI o che non avranno aggiornato i dati ai sensi dell’art. 12 del suddetto decreto, non potranno esercitare la funzione di ispettore autorizzato.

Variazioni e comunicazioni

Chi è già titolare sul territorio provinciale di un’officina di revisione è tenuto inoltre a comunicare all’Ufficio competente della Provincia di Ravenna, le variazioni riguardanti il personale (responsabile tecnico), la sede, la compagine societaria, inserimento di una nuova linea di revisione all’interno degli stessi locali, variazioni che possono comportare il rilascio di specifica autorizzazione, modifica dell’autorizzazione già rilasciata o presa d'atto.

In caso di trasferimento o variazione della sede: inoltrare planimetria in scala 1:100 vidimate da un tecnico abilitato; eventuale documentazione tecnica necessaria; documenti d'identità.

In caso di variazioni societarie: documentazione variazione; documenti d'identità.

Il titolare dell’officina di revisione che rinuncia all’esercizio dell’attività deve comunicarlo alla Provincia di Ravenna che provvederà ad emanare un provvedimento di revoca d’ufficio dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata o una presa d’atto della comunicazione ricevuta.

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Revisione veicoli pesanti (superiore a 3,5 t)

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 446 del 15/11/2021, la Provincia ha acquisito la competenza al rilascio delle autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli a motore, e loro rimorchi e semirimorchi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. se destinate al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), così come individuati all'art. 80, comma 8, del Codice della Strada.

Il Decreto disciplina il regime di autorizzazione dei centri di controllo privati e prevede competenze a livello provinciale per il rilascio delle autorizzazioni - che hanno durata quinquennale e sono rinnovabili previa richiesta dell'operatore - dopo la verifica del possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione in almeno uno dei registri professionali riconosciuti;
  • Esibizione di documenti attestanti la capacità finanziaria;
  • Possesso di struttura organizzativa e dotazione di personale idonee a svolgere la funzione di verifica e prova dei veicoli pesanti;
  • Documenti attestanti l'imparzialità e l'obiettività dei controlli tecnici.

Detto Decreto stabilisce inoltre:

  • le dotazioni tecniche minime degli operatori autorizzati all'attività di revisione dei veicoli pesanti;
  • l'istituzione di un registro generale degli operatori autorizzati alle attività di revisione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • il regime di autorizzazione degli ispettori e i relativi requisiti di competenza, indipendenza e formazione, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore;
  • la composizione e la nomina delle commissioni per l'esame degli ispettori, a valere su tutte le categorie di veicoli a motore.

Le norme relative alle tariffe applicabili verranno invece fissate in un apposito decreto interministeriale.

Sanzioni

Qualora il competente UP del DTTSIS accerti il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite per l’annotazione dell’esito della revisione sul documento di circolazione ai sensi del comma 13 dell’art. 80 del CDS.

Qualora i funzionari della Provincia, o il competente UP del DTTSIS in sede di visita ispettiva o a seguito di esposto da parte dell’utenza, rilevino la mancata o incompleta compilazione dei referti tecnici (es.

  • Effettuazione di operazioni di revisioni nonostante la diffida a sospenderle (art.
  • Effettuazione delle revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni (art.
  • Tre violazioni circa il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti accertate nell’arco di 2 anni decorrenti dalla prima; (art.

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