L'allestimento dei veicoli destinati alla protezione civile è un tema regolamentato da normative specifiche, che definiscono quali mezzi possono essere dotati di dispositivi di segnalazione visiva e acustica supplementari, nonché le modalità del loro utilizzo. La normativa vigente pone dei limiti ben precisi riguardo ai veicoli che possono essere adibiti a questo tipo di servizio.
Veicoli Autorizzati all'Uso di Dispositivi di Allarme
L'articolo del Codice della Strada (C.d.S.) stabilisce che solo "autoveicoli" e "motoveicoli", come individuati negli articoli specifici del C.d.S., possono essere dotati di dispositivi supplementari di allarme. Rientrano in questa categoria i mezzi adibiti a servizi di polizia, intendendo con ciò le forze istituzionali e non quelle private. In sostanza, possono utilizzare sirena e lampeggiante tutti i veicoli impiegati, permanentemente o occasionalmente, per compiti di polizia in senso ampio, comprendendo sia l'attività di polizia giudiziaria sia quella di sicurezza e stradale.
Condizioni per l'Uso dei Dispositivi
L'uso di tali dispositivi è vincolato all'appartenenza del veicolo allo Stato, a un Ente Locale o a un altro Ente pubblico che esercita permanentemente e istituzionalmente funzioni di polizia.
La Situazione dei Vigili del Fuoco (VV.FF.)
I veicoli "antincendio" del Corpo Nazionale dei VV.FF. non presentano particolari problemi, essendo espressamente indicati nella norma. Tuttavia, sorgono interrogativi per i veicoli destinati ad usi non specificamente antincendio.
Deroghe e Interpretazioni Ministeriali
Con una nota del 5 ottobre 2009, il Ministero dei Trasporti ha chiarito che è consentito l'utilizzo dei dispositivi supplementari d'allarme a tutti i veicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento di Protezione Civile, immatricolati a tale scopo, e a tutti quelli adibiti a servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze, come previsto dall'art. 2 del D.L.vo 1/18, inclusi gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi.
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Requisiti per l'Utilizzo
I veicoli che possono usare tali dispositivi devono essere immatricolati a nome di Enti pubblici di Protezione Civile e devono ricorrere le circostanze di cui all'art. 177 del C.d.S.
Procedure per i Volontari
In caso di intervento urgente, se la comunicazione scritta non è pervenuta all'associazione di volontari di protezione civile, la richiesta di intervento deve essere confermata in forma scritta entro 48 ore. Il conducente volontario deve compilare e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. È fondamentale ricordare che, anche con sirena e lampeggiante accesi, il veicolo deve fermarsi in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.
Se la richiesta di intervento scritta è giunta all'associazione, è consigliabile che l'autista ne conservi una copia da mostrare agli agenti di polizia in caso di controllo, evitando così la necessità della dichiarazione sostitutiva.
Immatricolazione e Utilizzo
Il veicolo deve risultare intestato all'Organizzazione di Protezione Civile o detenuto a titolo di usufrutto, locazione, leasing o patto di riservato dominio. Il mezzo, immatricolato in questo modo, può essere impiegato con i dispositivi disattivati e l'uso deve essere limitato agli eventi specificati ai punti a), b) e c) dell'art. 2 del D.L.vo 1/18.
Sanzioni e Responsabilità
Oltre alle sanzioni previste dal C.d.S. per comportamenti scorretti, possono essere emessi richiami scritti al singolo volontario e all'organizzazione di appartenenza. In caso di recidiva, il dipartimento si riserva il diritto di cancellare l'organizzazione dall'elenco nazionale.
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Trasporto di Plasma, Organi e Moto-Mediche
La normativa vigente non fornisce indicazioni specifiche in merito ai veicoli adibiti al trasporto di plasma o organi, né alle moto-mediche. Tuttavia, una nota del Ministero dei Trasporti del 21 marzo 2008, n° 1308/Bs, fornisce alcune indicazioni per i veicoli che trasportano plasma e organi.
Moto-Mediche: Una Situazione Particolare
Sussistono dubbi circa la possibilità di installare ed utilizzare sistemi supplementari d'allarme sulle moto-mediche, ovvero motoveicoli attrezzati per il trasporto di personale sanitario per interventi di primo soccorso in luoghi o situazioni che non consentono l'impiego di auto-mediche. L'art. 177 C.d.S. indica chiaramente la possibilità di installare ed usare sirena e lampeggiante su autoambulanze e veicoli assimilati per trasporto plasma e organi, mediante riconoscimento di idoneità al servizio da parte del D.T.T (ex MCTC). Tuttavia, il decreto ministeriale attuativo fa espresso riferimento di equivalenza alle auto-mediche, ma non alle moto-mediche, lasciando intendere che questi veicoli non possano essere assimilati alle autoambulanze ai fini della possibilità di beneficiare dello speciale regime garantito dall'art. 177 C.d.S.
In via sperimentale, e nelle more di una eventuale revisione della normativa, sentito anche il Ministero dell'Interno, può essere autorizzata l'applicazione dei segnali supplementari previsti dall'art. 177 C.d.S. L'autorizzazione è subordinata all'esito favorevole di visita e prova finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti e comporta la ristampa della carta di circolazione (art. 236/3 Reg. Esecuz. C.d.S.).
Altre Categorie di Veicoli
Un'ulteriore categoria di veicoli che possono dotarsi di sistemi supplementari di allarme è quella utilizzata da alte personalità dello Stato, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2003 n° 300. Questi dispositivi possono essere utilizzati per una più efficace prevenzione e tutela dell'incolumità di alcune persone che, svolgendo delicate funzioni pubbliche, sono più esposte a minacce di aggressione. Il conducente di tali veicoli deve rivestire la qualifica di "agente di pubblica sicurezza" e può utilizzare anche la "paletta" (art. 24 reg. C.d.S.).
Veicoli per il Soccorso di Animali
La Legge 29 luglio 2010 n° 120 ha introdotto queste tipologie di veicoli, ma devono essere ancora individuati mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La stessa legge ha introdotto l'obbligo per l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Inoltre, è stata introdotta la possibilità del trasporto di animali in “gravi condizioni di salute” con veicoli privati, derogando ad alcune norme del C.d.S. in situazioni di emergenza.
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Veicoli della Croce Rossa Italiana (CRI)
Il "testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della CRI" disciplina la materia, distinguendo tra veicoli da trasporto e operativi. Tra i "veicoli operativi" rientrano le moto mediche (art. 10).
Patenti di Servizio
La patente militare o assimilata è sempre necessaria per condurre un veicolo in dotazione alla CRI o ai VV.FF. La "patente di servizio" è prevista dall'art. 139 C.d.S. In caso di violazioni a norme del C.d.S. commesse alla guida di un veicolo CRI o VV.FF., il trasgressore risponde delle singole violazioni, salvo il fatto che il comportamento non sia punibile secondo quanto disposto dall'art. 4 C.p.. Non si applicano decurtazioni punti (art. 126 bis/2° comma cds).
Nuovi Regolamenti per la Protezione Civile
Con D.P.R. 21 settembre 2020, sono stati approvati i nuovi regolamenti dei veicoli e delle patenti della protezione civile. I volontari delle associazioni di P.C. potranno condurre mezzi targati DPC solo se otterranno un permesso di guida temporaneo e se risultano iscritti nell'Elenco Centrale di cui al D.Lgs. 1/18.
Prescrizioni Tecniche
Le prescrizioni tecniche per i dispositivi supplementari di allarme sono contenute nell'art. 205 del regolamento d'esecuzione al "vecchio" C.d.S. (D.P.R. 39/6/59 n° 420).
Lampeggianti
L'art. 151/1° lettera p septies del C.d.S. stabilisce che i lampeggianti possono essere solo GIALLI o ARANCIONI, escludendo quindi quelli ROSSI.
Sirene
In mancanza di nuove indicazioni, si deve ritenere applicabile l'art. 210 e 211 del regolamento d'esecuzione al "vecchio" C.d.S. (D.P.R. 39/6/59 n° 420). Ulteriori disposizioni sono contenute nei D.M. 17/3/1967 e D.M. 17/10/1980 "Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari d'allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e autoambulanze".
Consigli sull'Utilizzo delle Sirene
In ambito cittadino, le sirene più udibili tra i rumori del traffico sono quelle di tipo ELETTRONICO, soprattutto se gli amplificatori sono montati sul tetto del veicolo. Se il veicolo è dotato di più tipi di sirena, è consigliabile utilizzare sempre una sola sirena alla volta e mai due contemporaneamente. L'utilizzo congiunto di due sistemi di allarme può disorientare gli altri utenti della strada, impedendo loro di percepire l'esatta direzione e la provenienza del veicolo di soccorso. L'intensità acustica del segnalatore dipende anche dall'ambiente in cui si propaga il suono.
Pianificazione delle Emergenze di Protezione Civile
La pianificazione delle emergenze di protezione civile definisce il modello d'intervento, ovvero l'insieme degli elementi funzionali alla gestione operativa e delle azioni da porre in essere per fronteggiare le diverse esigenze che si possono manifestare a seguito di eventi emergenziali.
Centri di Coordinamento
I centri di coordinamento si attivano sul territorio ai diversi livelli di responsabilità (comunale o intercomunale, provinciale, regionale e nazionale), in funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento emergenziale di protezione civile, al fine di garantire il coordinamento delle attività di soccorso.
Funzioni di Supporto
I centri di coordinamento strutturano la loro attività per Funzioni di supporto, intese come forma organizzativa di coordinamento per obiettivi, tale da porre in essere le risposte operative alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un'emergenza.
Livello Comunale
A livello comunale, la pianificazione di emergenza deve essere redatta sulla base degli indirizzi regionali, contemplando le indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza sul proprio Comune, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale.
Livello Provinciale
La pianificazione provinciale di emergenza è redatta, d'intesa e in forma sinergica, dalla Amministrazione Provinciale e dal Prefetto. Per coordinare gli interventi di protezione civile sul territorio della Provincia, viene costituito il Centro di Coordinamento Soccorsi (C.C.S.).
Livello Regionale e Nazionale
A livello regionale, la Sala Operativa Regionale (S.O.R.) mantiene il raccordo con i Centri Operativi attivati a livello provinciale, intercomunale e comunale. A livello Nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile può convocare il Comitato Operativo della protezione civile (C.O.). Qualora si riscontrasse la necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza, si provvede all'allestimento della Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.).
Aggiornamenti e Novità
La Regione Abruzzo ha attivato diverse linee di finanziamento per un importo complessivo di 2 milioni e 100 mila euro, al fine di arricchire la Colonna Mobile della Protezione Civile Regionale di nuovi mezzi per la lotta agli incendi boschivi.
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